top of page

Istruzioni dell'INPS per la "Pace Contributiva"

Con la circ. 29.5.2024 n. 69, l’INPS ha illustrato la disciplina della c.d. “pace contributiva”, in origine prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall’art. 20 del DL 4/2019 e successivamente riproposta dall’art. 1 co. 126 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) per il biennio 2024/2025.

La misura in parola consente il riscatto di periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.


Destinatari

La misura riguarda gli iscritti:

  • all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata ex L. 335/95;

  • non già titolari di pensione e privi di anzianità contributiva al 31.12.95.


Periodi riscattabili

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31.12.95 e precedente al 1.1.2024.

Nel merito, l’INPS chiarisce che il limite massimo dei 5 anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi in precedenza chiesti a riscatto ai sensi dell’art. 20 co. 1 - 5 del DL 4/2019, poiché la disposizione della legge di bilancio 2024 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non collega in alcun modo il riscatto in parola a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

Pertanto, coloro che hanno già effettuato il riscatto dei periodi contributivi ai sensi del DL 4/2019 possono presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di 5 anni.

Infine, qualora la domanda di riscatto venga presentata anche dal datore di lavoro, quest’ultimo potrà sostenere l’onere di riscatto destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.


Presentazione della domanda di pace contributiva

la facoltà di riscatto può essere esercitata a domanda dell’assicurato (o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado) entro il 31 dicembre 2025. La domanda può altresì essere presentata dai datori di lavoro, esclusivamente nel corso del rapporto lavorativo.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino in possesso di apposite credenziali sul sito www.inps.it, seguendo percorso “Pensione e Previdenza”, “Ricongiunzioni e riscatti”, Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, “Riscatti”;

  • contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;

  • Istituti di Patronato e intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile on line.


Determinazione dell’onere da riscatto

Per quanto riguarda invece la determinazione dell’onere di riscatto, l’INPS evidenzia che i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il sistema “contributivo”.

In pratica, l’onere relativo verrà determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’art. 2 co. 5 del DLgs. 184/97, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. Tecnicamente, la base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla L. 335/95 avrà effetto dalla data della domanda di riscatto.


Versamenti

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza applicazione di interessi.

Sul punto, l’INPS precisa che la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.


Trattamento fiscale

La disposizione indicata nella legge di bilancio 2024 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1.1.2024 al 31.12.2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Inoltre, nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata dal datore di lavoro, con l’onere di riscatto determinato utilizzando anche i premi di produzione spettanti al lavoratore, l’importo risulta deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi di cui all’art. 51 co. 2 lett. a) del TUIR, in base al quale non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

 
 
 

Comments


bottom of page