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Giornale stampato

Incentivi per le imprese nel Decreto "Coesione"

  • Immagine del redattore: Alberto Lepschy
    Alberto Lepschy
  • 10 giu 2024
  • Tempo di lettura: 9 min

Il DL 7.5.2024 n. 60 prevede diverse misure di incentivazioni all’occupazione, alcune delle quali finalizzate all’autoimpiego, denominate:

  • Autoimpiego Centro-Nord Italia;

  • Resto al Sud 2.0.

Il decreto prevede anche 4 incentivi all’assunzione, che riguardano:

  • i giovani under 35 disoccupati che avviano un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i quali possono beneficiare di un esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti under 35 (e un contributo per l’attività di 500,00 euro mensili);

  • l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35, mai stati occupati a tempo indeterminato;

  • l’assunzione a tempo indeterminato donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti nelle Regioni della ZES unica);

  • i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono a tempo indeterminato disoccupati over 35 da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica.


Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa

L’art. 16 del decreto in commento stabilisce che, ai fini della promozione dell’inclusione attiva e dell’inserimento al lavoro, vengano definite specifiche azioni per sostenere l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del Lavoro.

Le citate azioni devono essere attuate nel rispetto dei limiti di spesa pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui:

  • 80 milioni di euro per l’anno 2024;

  • 720 milioni di euro per l’anno 2025.


Autoimpiego Centro-Nord Italia

L’art. 17 del DL in commento prevede, con specifico riferimento ad ambiti territoriali differenti dal Meridione d’Italia, la concessione di incentivi destinati a finanziare l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle con iscrizione a ordini o collegi professionali.

Destinatari

Possono beneficiare degli incentivi i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

  • inoccupati, inattivi e disoccupati;

  • disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori “GOL”.

Modalità di avvio delle attività finanziate

Le attività finanziabili possono essere avviate:

  • in forma individuale, mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale;

  • ovvero in forma collettiva, mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Con riferimento alle imprese in forma collettiva, la disposizione in esame consente la partecipazione anche a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma in esame come destinatari dei finanziamenti. Questi ultimi, però, devono obbligatoriamente esercitare il controllo e l’amministrazione della società.

Iniziative soggette a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

  • interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari per l’avvio delle attività;

  • erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività oggetto di finanziamento definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma “GOL”;

  • tutoraggio finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari nell’avvio e nello svolgimento delle attività finanziabili.

Caratteristiche degli incentivi

I termini, i criteri e le modalità di finanziamento degli incentivi in commento verranno stabiliti con un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (avvenuta in data 8.5.2024).

gli incentivi in questione siano fruibili in via alternativa e consistano nel riconoscimento di:

  • un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività finanziabili, per un importo massimo di 30.000,00 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di 40.000,00 euro;

  • un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili;

  • un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell’investimento per l’avvio delle attività finanziabili.


Resto al SUD 2.0 (art. 18)

L’art. 18 del DL “Coesione” ripropone una misura incentivante con uno schema analogo all’Autoimpiego Centro-Nord Italia.

Infatti, anche in questo caso sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali.

Le citate attività devono essere localizzate nei territori di cui all’art. 1 co. 1 del DL 91/2021, ossia le Regioni:

• Abruzzo;

• Basilicata;

• Calabria;

• Campania;

• Molise;

• Puglia;

• Sardegna;

• Sicilia.

Destinatari

Possono beneficiare degli incentivi i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027;

  • inoccupati, inattivi e disoccupati;

  • disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Attività finanziabili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

  • interventi di sostegno all’investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l’avvio delle attività;

  • tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze, al fine di supportare i beneficiari nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;

  • erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività finanziabili definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL.

Se le iniziative sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di NASpI, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate.

Secondo quanto indicato dalla norma in esame, le attività finanziabili possono essere avviate:

  • in forma individuale, mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale;

  • ovvero in forma collettiva, mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.

Incentivi

Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

  • un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività finanziabili, per un importo massimo di 40.000,00 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di 50.000,00 euro per le attività finanziabili aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

  • un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% per l’avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle Regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;

  • un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% per l’avvio delle attività, aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.


Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

L’art. 21 del DL 60/2024 introduce sia un incentivo per l’assunzione di giovani under 35 sia un incentivo all’autoimpiego per chi avvia imprese nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Ai fini dell’operatività della misura sarà necessario attendere:

  • un decreto interministeriale che definirà i criteri di qualificazione dell’impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e i criteri e le modalità di accesso ai benefici nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso;

  • l’autorizzazione della Commissione europea.

Ambito applicativo

L’agevolazione riguarda le persone disoccupate che:

  • non hanno compiuto i 35 anni di età;

  • avviano sul territorio nazionale, a decorrere dall’1.7.2024 al 31.12.2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Tali soggetti possono richiedere uno sgravio dei contributi a loro carico in qualità di datori di lavoro per le assunzioni effettuate dall’1.7.2024 al 31.12.2025 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Misura e durata

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 800,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero ha una durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028.

Rapporti con altri incentivi

L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

Contributo per l’autoimpiego

Le imprese in argomento, avviate da disoccupati under 35, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500,00 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028.

Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

Acconti d’imposta

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in commento.


Bonus giovani

L’art. 22 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (eccetto i premi INAIL), per un massimo di 24 mesi, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:

  • non hanno compiuto il 35° anno di età;

  • non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

Sono altresì agevolabili:

  • i soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore che ha beneficiato parzialmente del suddetto esonero;

  • le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

  • Sono esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico, quelli di apprendistato e i dirigenti.

  • Le assunzioni devono essere effettuate dall’1.9.2024 e fino al 31.12.2025.

  • Il limite massimo di importo dell’agevolazione è pari a:

  • 500,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore;

  • 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ma per i datori di lavoro privato che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.


Bonus donne

L’art. 23 del decreto in esame riconosce, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privato (esclusi i premi e i contributi INAIL) nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall’1.9.2024 al 31.12.2025 che rientri nelle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, impiegate nelle aree di cui all’art. 2, punto 4, lett. f) del regolamento UE 651/2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (quindi con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’evidente disparità occupazionale di genere);

  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Ai fini del riconoscimento dell’esonero è richiesto che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in questione.


Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno

L’art. 24 del DL 60/2024 introduce un incentivo per l’assunzione di disoccupati con almeno 35 anni di età, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

L’agevolazione riguarda i datori di lavoro privati che assumono dall’1.9.2024 al 31.12.2025 personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti che alla data di assunzione:

  • hanno compiuto il 35° anno di età;

  • sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L’esonero, della durata massima di 24 mesi è riconosciuto solo ai datori di lavoro privati che:

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione;

  • assumono, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica, lavoratori nelle medesime Regioni.

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva non hanno proceduto a:

  • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;

  • licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223.

Il licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 
 
 

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