attività stagionale: il ruolo della contrattazione collettiva
- Alberto Lepschy
- 6 apr
- Tempo di lettura: 1 min
Con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro), e tramite le istruzioni operative del Ministero del Lavoro (circolare n. 6/2025), viene chiarito il concetto di attività stagionali nei contratti a tempo determinato. L’intervento si configura come interpretazione autentica dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, risolvendo le ambiguità sulla possibilità dei contratti collettivi di individuare nuove attività stagionali oltre a quelle indicate nel D.P.R. 1525/1963.
Le attività stagionali ora comprendono:
Quelle già indicate nel D.P.R. 1525/1963;
Quelle previste dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche se già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge;
Attività che rispondono a esigenze tecnico-produttive, cicli stagionali o picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno.
Vantaggi delle attività stagionali:
Esclusione dai limiti di durata massima dei contratti a termine (art. 19 D.Lgs. 81/2015);
Esenzione dall’obbligo di causale per proroghe e rinnovi;
Nessun obbligo di “stop & go” tra due contratti consecutivi;
Deroga al limite quantitativo di contratti a termine (art. 23);
Diritto di precedenza del lavoratore per nuove assunzioni stagionali analoghe.
Ruolo della contrattazione collettiva:
Il contratto collettivo deve specificare in modo concreto perché un’attività è stagionale, evitando riferimenti generici, così da garantire la conformità al diritto UE (direttiva 1999/70/CE). Un esempio è fornito dal CCNL Commercio, che considera stagionali i picchi di lavoro in località turistiche.
Obblighi per i datori di lavoro:
Devono indicare chiaramente le mansioni e la stagionalità nei contratti. In caso di controversia, spetta al datore dimostrare che il lavoratore era impiegato in attività effettivamente stagionali.

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