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Giornale stampato

attività stagionale: il ruolo della contrattazione collettiva

  • Immagine del redattore: Alberto Lepschy
    Alberto Lepschy
  • 6 apr
  • Tempo di lettura: 1 min

Con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro), e tramite le istruzioni operative del Ministero del Lavoro (circolare n. 6/2025), viene chiarito il concetto di attività stagionali nei contratti a tempo determinato. L’intervento si configura come interpretazione autentica dell’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, risolvendo le ambiguità sulla possibilità dei contratti collettivi di individuare nuove attività stagionali oltre a quelle indicate nel D.P.R. 1525/1963.


Le attività stagionali ora comprendono:

  • Quelle già indicate nel D.P.R. 1525/1963;

  • Quelle previste dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, anche se già sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge;

  • Attività che rispondono a esigenze tecnico-produttive, cicli stagionali o picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno.


Vantaggi delle attività stagionali:

  • Esclusione dai limiti di durata massima dei contratti a termine (art. 19 D.Lgs. 81/2015);

  • Esenzione dall’obbligo di causale per proroghe e rinnovi;

  • Nessun obbligo di “stop & go” tra due contratti consecutivi;

  • Deroga al limite quantitativo di contratti a termine (art. 23);

  • Diritto di precedenza del lavoratore per nuove assunzioni stagionali analoghe.


Ruolo della contrattazione collettiva:

Il contratto collettivo deve specificare in modo concreto perché un’attività è stagionale, evitando riferimenti generici, così da garantire la conformità al diritto UE (direttiva 1999/70/CE). Un esempio è fornito dal CCNL Commercio, che considera stagionali i picchi di lavoro in località turistiche.


Obblighi per i datori di lavoro:

Devono indicare chiaramente le mansioni e la stagionalità nei contratti. In caso di controversia, spetta al datore dimostrare che il lavoratore era impiegato in attività effettivamente stagionali.



 
 
 

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